1) PREMESSA 17) DELL’ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
2) AMMISSIONE ALL’AVO 18) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
3) CORSI DI BASE – FORMAZIONE 19) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
4) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SETTORI DI IMPIEGO 20) I CONSIGLIERI
5) IL VOLONTARIO 21) IL COLLEGIO DI LAVORO SUL BILANCIO
6) PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO 22) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
7) ASPETTATIVA E SOSPENSIONE 23) NORME RIGUARDANTI GLI INCARICHI SOCIALI
8) GRATUITA’ DEL SERVIZIO 24) COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO
9) COMPORTAMENTO IN SERVIZIO 25) ATTIVITA’ PROMOZIONALE
10) COPERTURA ASSICURATIVA 26) PUBBLICAZIONE DI GIORNALI O RIVISTE
11) QUOTA SOCIALE 27) CONTABILITA’
12) SOCI ONORARI – AMICI DELL’AVO 28) RAPPORTI CON LA FEDERAVO
13) SVOLGIMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI 29) RAPPORTI CON IL DELEGATO REGIONALE FEDERAVO
14) MODALITA’ PER LA ELEZIONE A CARICHE SOCIALI 30) RAPPORTI CON LE AUTORITA’ CIVILI E RELIGIOSE
15) INCOMPATIBILITA’ 31) RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI
16) IL CONSIGLIO DIRETTIVO 32) NORMA DI RINVIO
1) PREMESSA
L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Padova svolge la propria attività presso le locali strutture socio-sanitarie, (ULSS 6 Euganea, Azienda Ospedaliera di Padova, Istituto Oncologico Veneto -IOV – ed altri Enti), previa stipulazione di regolare convenzione ai fini di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto della autonomia delle singole parti contraenti.
L’AVO espleta la propria attività a mezzo di Volontari alla stessa aggregati e dalla medesima formati e coordinati.
L’AVO di Padova, ferma restando la sede in Padova, può svolgere l’attività anche in comuni limitrofi, istituendovi possibilmente una Sezione, a condizione che in detti Comuni non esista già una AVO e sempre previa convenzione con i competenti Enti ed Istituzioni. Ove in detti Comuni in futuro dovesse essere costituita una AVO locale, l’attività dell’AVO di Padova, in tali comuni, cesserà.
L’AVO di Padova curerà, direttamente o a mezzo degli Enti di Sanità pubblica e privata interessati, l’assicurazione degli operatori (Tirocinanti e Volontari soci) a norma di legge, pur restando chiaro il presupposto che tra i predetti operatori e l’Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite secondo le vigenti norme di legge sul volontariato e dello statuto dell’Associazione.
Gli operatori di cui sopra, data la natura dell’attività prestata, non hanno alcun diritto a richiedere all’Associazione compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
L’AVO di Padova, in quanto associata alla Federavo, con sede a Milano, si impegna a tenere a base della propria attività le norme organizzative suggerite dalla predetta Federazione.
2) AMMISSIONE ALL’AVO
Possono essere ammessi all’AVO le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato i 75, che siano fisicamente e psicologicamente idonei all’attività da svolgere e che conoscano ed accettino lo Statuto ed il Regolamento AVO.
Per gli studenti che abbiano compiuto 16 anni, previa autorizzazione del genitore e stipula di Convenzione con l’Istituto Scolastico, è prevista la possibilità di effettuare uno stage di alternanza scuola-lavoro.
Per iniziare il “tirocinio” è obbligatoria la frequenza del Corso di Base.
Si diventa Volontario Socio ( d’ora in avanti definito Volontario ) dopo lo svolgimento del tirocinio e la valutazione congiunta del Responsabile del reparto e del suo Coordinatore (vedi art.4).
Le persone di età tra i 18 e i 30 anni sono definite “Giovani”.
I Volontari possono rimanere in servizio fino al compimento dell’80° anno di età.
3) CORSI DI BASE – FORMAZIONE
I corsi di base sono indetti, periodicamente, dal Consiglio Esecutivo. Il programma deve indicare:
a) gli argomenti che saranno trattati, i nomi dei relatori;
b) la sede, i giorni e gli orari delle lezioni;
c) la sede e i giorni in cui avrà luogo, a termine del Corso, il colloquio di verifica di idoneità.
Tra gli argomenti dovranno essere inclusi i seguenti:
a) Statuto, Regolamento e organizzazione locale e nazionale dell’AVO;
b) deontologia e compiti del Volontario AVO;
c) nozioni di carattere sanitario e igienico.
Oltre al corso base, che é indispensabile per poter iniziare il tirocinio, viene predisposto un piano annuale di formazione permanente che costituisce il supporto qualificato per il servizio all’ammalato e per gli impegni associativi.
In collaborazione con le Istituzioni potranno essere prese iniziative di formazione ed aggiornamento tali da prevedere, per alcuni momenti formativi, la partecipazione congiunta di volontari e operatori sanitari.
Potranno essere organizzati anche corsi di formazione per Responsabili o per settori specialistici a livello regionale e in collaborazione con altre AVO.
4) STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SETTORI DI IMPIEG
I Settori di impiego si trovano principalmente presso le corsie dei presidi sanitari e assistenziali convenzionati con l’AVO. Inoltre sono presso i relativi Ambulatori, Day Hospital, Servizi di Pronto Soccorso e Accettazione, Servizi Diagnostici e di Ospedalizzazione Domiciliare.
La responsabilità operativa all’interno dei reparti dell’ospedale e dei Settori di assistenza viene affidata annualmente dal Consiglio Direttivo ad un Volontario che:
-
si impegni a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello Statuto AVO.
-
si impegni ad osservare le norme del Regolamento e delle linee guida fornite dall’Associazione.
A questo Volontario viene attribuita la qualifica di Responsabile.
Quanti hanno frequentato il corso di base, dopo l’esito favorevole del colloquio di verifica conclusivo del corso, sono ammessi a detti Settori, acquisendo la qualifica di Tirocinanti e svolgono la loro attività affiancati da un “Volontario anziano” e sotto il controllo del Responsabile AVO. Al termine del periodo di tirocinio, il predetto Responsabile predisporrà una relazione sull’idoneità del “tirocinante” ai fini di ammissione, o meno, dello stesso alla qualifica di “Volontario”. Di norma il Tirocinante dovrà aver effettuato circa 40 presenze in un anno, mentre il Giovane dovrà averne effettuate circa 25.
Il periodo di tirocinio può essere prorogato per una più attenta valutazione dell’attitudine del Tirocinante.
Gli ammessi ai Settori di impiego, opereranno sotto la propria responsabilità, osservando lo Statuto, il presente Regolamento, le prescritte norme di comportamento e i turni di servizio della durata di tre ore salvo diversi accordi concordati con il Reparto, predisposti dal Responsabile AVO.
L’assegnazione dei Tirocinanti e dei Volontari ad un Settore è di competenza del Consiglio Direttivo che esaminerà le esigenze dei vari Settori, tenendo conto delle caratteristiche e delle inclinazioni delle persone.
Il Consiglio Direttivo, per esigenze di servizio e per valorizzare le attitudini di un volontario, può decidere anche successivamente di assegnarlo ad altro Settore (rotazione).
Il Consiglio Direttivo può ammettere ai Settori di impiego Volontari provenienti da altre AVO previo colloquio di verifica e parere del Presidente della Associazione di provenienza. In questo caso varrà come anno di iscrizione quello relativo all’AVO di provenienza.
Più Settori di impiego possono essere raggruppati in Centri ; il coordinamento di ogni Centro viene affidato ad un Volontario con esperienza: a questo Volontario viene attribuita la qualifica di Coordinatore di Centro.
Per i Volontari che per un periodo continuativo di un anno, o per ripetute assenze, non dovute a motivi validamente giustificati, non prestano la loro regolare opera (quantificata in circa 40 presenze annue ), sarà richiesta una valutazione da parte del Responsabile e del Coordinatore: se negativa, decadono da “Volontario AVO”.
5) IL VOLONTARIO
1. si impegna a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello statuto AVO;
2. svolge il suo servizio unicamente nel Settore assegnato, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo
3. dichiara di non far parte di altre Associazioni o Gruppi di volontariato di altra natura in contrasto o incompatibili con i
principi e l’attività dell’AVO o che, comunque, possano portare diretto ed indiretto pregiudizio all’Associazione
medesima
4. si impegna a comunicare al Presidente dell’AVO, per iscritto, l’intenzione di candidarsi a cariche politiche o
amministrative al fine di ottenere l’ “aspettativa” prevista dall’art. 7 del presente Regolamento
6) PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
L’argomento è trattato nell’art.9 dello Statuto.
Il mancato pagamento della quota sociale determina la decadenza dalla qualifica di “Socio”.
Si precisa che coloro che, per assumere un incarico nell’ambito Federavo e/o AVO Regionale non possono svolgere la prevista attività nell’ambito locale, non perdono la loro qualifica di Soci.
7) ASPETTATIVA E SOSPENSIONE
Agli aderenti all’AVO il Consiglio Direttivo, accertata l’esigenza, può concedere un periodo di Aspettativa sino a tre mesi, rinnovabili, per motivi di salute e per giustificati motivi familiari. Il primo periodo di aspettativa viene concesso dal Responsabile di settore che ne informerà il Coordinatore di Centro. Il rinnovo deve essere concesso dal Coordinatore.
Nel caso di giustificati e validi motivi, il Consiglio Direttivo può concedere la Sospensione dall’Associazione per un periodo maggiore di 6 mesi e non superiore a 12 mesi. Tale sospensione potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo dietro richiesta scritta dell’interessato. La nuova assegnazione ad un Settore dipenderà dalle esigenze di servizio di quel momento
Gli aderenti all’AVO che ricoprono cariche ed incarichi associativi, debbono essere collocati in aspettativa o sospensione nel caso di loro candidatura per essere eletti a cariche politiche e amministrative, per tutta la durata della campagna elettorale e, se eletti, per tutto il periodo in cui ricopriranno la carica elettiva.
8) GRATUITA’ DEL SERVIZIO
Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato è la “gratuità”.
Nessun Volontario, pertanto, può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro familiari, anche se destinate all’Associazione. In considerazione, però, che non si può vietare ad un cittadino di contribuire a sostenere una iniziativa di volontariato come l’AVO, l’Associazione può accettare eventuali offerte da pazienti o loro familiari solo dopo la loro dimissione dall’ospedale o dal luogo di cura.Le eventuali offerte debbono essere versate sul c/c postale o bancario dell’AVO tramite bonifico, sito web istituzionale di AVO Padova, o modulo di versamento fornito dalla Segreteria dell’Associazione: il Volontario non dovrà fare da tramite.
9) COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
Sin dal periodo di tirocinio il servizio assistenziale va svolto sempre con disponibilità e rispetto per tutti. A tal fine dovrà essere evitato qualsiasi atto di esibizionismo sia culturale che sociale. Il tenore del vestire deve essere sempre corretto e particolare cura deve essere posta nel camice, che è l’immagine visibile dell’AVO. E’ vietato, nei reparti, l’uso del telefono cellulare per motivi personali.
Il Volontario deve rispettare la sensibilità, le convinzioni religiose e politiche dei pazienti e dei loro parenti. Identico rispetto va riservato ai rappresentanti religiosi di altre organizzazioni di volontariato nell’esercizio delle loro funzioni, evitando l’invadenza e garantendo la privacy.
La comprensione, la cortesia e l’attenzione verso chi si assiste, verso i colleghi e verso il personale sanitario debbono sempre caratterizzare l’attività del Volontario.
Nessun Volontario dell’AVO può usufruire, in detta sua qualità, di benefici per sé, congiunti o amici da parte delle strutture sanitarie o assistenziali, o da ricoverati in atto o dimessi.
10) COPERTURA ASSICURATIVA
L’Associazione curerà per i propri aderenti che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente (Art.28 dello Statuto e art. 1 del presente regolamento).
Al Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell’Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.
La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all’attività propri del Volontario che non devono essere sostitutivi di compiti e attività propri degli operatori socio sanitari.
Sempre ai fini assicurativi è importante che la presenza del Volontario presso il Settore di impiego sia attestata da una firma e dall’orario di inizio e fine turno apposti dal Volontario sull’apposito registro-presenze.
11) QUOTA SOCIALE
L’argomento è trattato negli artt. 6, 7, 21 dello Statuto. L’ammontare della quota sociale viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
12) SOCI ONORARI – AMICI DELL’AVO
Il Consiglio Direttivo, su proposta di almeno un Consigliere, può nominare Soci onorari le personalità che si sentono vicine alle finalità dell’Associazione e sono disponibili ad appoggiarla.
Coloro che al momento della nomina a “Socio Onorario” sono Soci dell’Associazione possono mantenere i loro diritti attivi e passivi di voto. Gli altri “Soci onorari” non hanno diritto al voto, ma possono prendere parte attiva nell’Associazione con incarichi, gratuiti, in Commissioni di studio, gruppi di lavoro o con altri compiti che il Consiglio riterrà di conferire.
Il Consiglio Esecutivo può nominare Amici dell’AVO i Volontari dimessi o le persone che pur non potendo prestare attività di Volontariato sono particolarmente vicine all’Associazione e ne condividono le finalità, ne sostengono l’azione con contributi volontari annuali e con collaborazioni professionali gratuite. Gli “Amici dell’AVO”, possono ricevere dal Consiglio Direttivo, incarichi gratuiti, ma non hanno diritto di voto.
13) SVOLGIMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta dei Soci secondo gli artt. 11, 13, 14 dello Statuto.
La convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
La comunicazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima e deve contenere:
– la data della 1a e della 2a eventuale convocazione;
– la sede della riunione;
– l’ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.
La 2a convocazione non può essere fissata nel medesimo giorno in cui era stata fissata la 1a.
All’inizio della seduta le funzioni di Presidente dell’Assemblea vengono assunte dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica, o da un Consigliere dallo stesso delegato, il quale, mediante appello nominale o verifica delle firme di presenza, accerta che il numero dei Soci presenti di persona o per delega, aventi diritto al voto, abbia raggiunto il “quorum” prescritto dallo statuto e, quindi, li invita ad eleggere a maggioranza il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea.
Sia il Presidente che il Segretario dovranno essere scelti tra i Soci, aventi sempre il diritto al voto, purché non siano candidati o ricoprano cariche elettive in seno all’Associazione.
Allorquando è previsto il rinnovo degli organi sociali l’Assemblea eleggerà, sempre a maggioranza, tre Scrutatori.
Anche per gli Scrutatori vige il divieto di eleggere, a tale incarico, Soci candidati all’elezione o che ricoprano cariche elettive nell’Associazione.
Il Presidente dell’Assemblea quindi darà inizio ai lavori seguendo l’ordine del giorno iscritto nella lettera di convocazione.
L’elezione a cariche sociali si svolge con votazione segreta e, a votazione ultimata, gli Scrutatori procederanno allo spoglio delle schede e redigeranno apposito verbale contenente le risultanze.
Detto verbale , debitamente sottoscritto da tutti gli Scrutatori, dovrà essere dagli stessi consegnato al Presidente dell’Assemblea , che constatata la regolarità, lo sottoscriverà e proclamerà gli eletti, tenendo ben presente che in caso di parità di voti dovrà essere data la precedenza al più anziano di iscrizione all’Associazione ed a parità di quest’ultima al più anziano di età.
Nelle approvazioni di bilancio (preventivo e consuntivo) e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
In sede di Assemblea tutti i Soci hanno diritto ad intervenire sugli argomenti previsti all’Ordine del giorno.
Ultimati i lavori, il Presidente dichiara chiusa la seduta e, assistito dal Segretario, redige apposito verbale che va sottoscritto da entrambi.
14) MODALITA’ PER LA ELEZIONE A CARICHE SOCIALI
Per la elezione dei Componenti degli Organi Sociali si procede mediante la presentazione ai Soci, nel giorno dell’Assemblea, di una lista – una per ciascun Organo sociale da rinnovare o integrare – contenente i nomi dei Soci che hanno dato la loro disponibilità a candidarsi.
Il socio che ha i requisiti previsti deve aver comunicato formalmente al Comitato Elettorale la sua disponibilità a candidarsi.
Il Comitato Elettorale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci che non fanno parte del Consiglio stesso, né intendono candidarsi a tale carica.
Non è possibile candidarsi contemporaneamente per più di una carica. La lista per ciascun organo sociale, con i candidati in ordine alfabetico, viene sottoposta all’Assemblea e ogni candidato è tenuto a fare all’Assemblea una breve presentazione del proprio curriculum.
Risulteranno eletti i Volontari che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Se un Volontario eletto supera gli 80 anni nel corso del suo mandato, ha diritto a rimanere in carica fino al termine dello stesso.
15) INCOMPATIBILITA’
E’ incompatibile che i Componenti del Consiglio Direttivo siano parenti o affini di Componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio di Lavoro sul Bilancio.
I Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio di Lavoro sul Bilancio non possono essere, in seno a ciascun collegio, parenti o affini.
16) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Per quanto concerne la composizione, i compiti e le modalità di riunione del Consiglio Direttivo si rimanda all’art. 15 dello Statuto.
Inoltre sono competenze del Consiglio Direttivo:
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
– decidere l’assegnazione dei tirocinanti e dei volontari ai Settori d’impiego;
– in genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.
Il Consiglio Direttivo, cui compete la gestione dell’Associazione, decide mediante verbali di seduta (altrimenti detti atti deliberativi) adottati a maggioranza dei Consiglieri presenti – ed a scrutinio segreto se riguardano persone.
L’atto deliberativo va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
La responsabilità non sussiste nei confronti dei Consiglieri che non hanno partecipato alla riunione o che, presenti, abbiano dichiarato a verbale, e sottoscritto, il proprio motivato dissenso ed incondizionata dissociazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che, insieme all’invito di convocazione farà pervenire ai Consiglieri l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare ivi compresi anche gli argomenti presentati dai Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, uno o più “esperti” solo in forma consultiva.
In caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano.
In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane di età.
17) DELL’ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I verbali di seduta vanno, a cura del Segretario, numerati cronologicamente per anno, e riuniti in apposito registro da custodire in archivio.
Ogni Consigliere, ogni componente dei Collegi dei Probiviri e di Lavoro sul Bilancio, ed eventualmente dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione dei conti, hanno diritto di prendere visione dei verbali ai fini dell’espletamento delle rispettive funzioni istituzionali.
18) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa.
Presiede il Consiglio Direttivo, firma gli atti ufficiali, promuove opportune iniziative per l’incremento dell’attività associativa e, in casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell’interesse della Associazione: provvedimenti da sottoporre a ratifica del Consiglio.
Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito da un Vice Presidente formalmente indicato. In caso di contemporanea assenza è sostituito da un Consigliere all’uopo delegato.
19) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
1. provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro degli Aderenti e del Libro dei Soci
2. provvede al disbrigo della corrispondenza
3. provvede alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
4. coordina le attività delle altre persone addette alla Segreteria.
Il Segretario, con l’accordo del Consiglio Direttivo, può delegare il coordinamento delle attività delle persone addette alla Segreteria.
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
1. predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
2. cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
3. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.
20) I CONSIGLIERI
I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività.
Ai singoli Consiglieri non è attribuita, né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell’Associazione, in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l’unico legale rappresentante dell’Associazione medesima è il Presidente.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire, però, ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei e che non comportino impegni per l’Associazione.
Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire l’incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni per l’Associazione.
21) IL COLLEGIO DI LAVORO SUL BILANCIO
Viene istituito il Collegio di Lavoro sul Bilancio, formato da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra gli associati dell’organizzazione, o con la possibile nomina di “esperti” non soci. Tale Collegio ha il compito di coadiuvare il Tesoriere nell’espletamento delle proprie funzioni.
22) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’argomento è trattato nell’art.19 dello Statuto.
23) NORME RIGUARDANTI GLI INCARICHI SOCIALI
Tutte le cariche sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate.
Egualmente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati. Gratuite sono anche le altre prestazioni fornite dai volontari. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere eletti tre volte consecutivamente. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni o per altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall’organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti sono stati votati nella precedente elezione, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.
L’Associazione può assumere dei dipendenti ed avvalersi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall’Art. 33 del D. Lgs 117/2017.
24) COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO
Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di Lavoro e Commissioni di studio, sempre tra i Soci e con il possibile intervento di “esperti” anche non Soci, per l’attuazione degli scopi ed obiettivi istituzionali dell’Associazione.
Con la costituzione delle Commissioni e dei Gruppi di cui sopra, il Consiglio Direttivo nominerà i relativi Responsabili.
I Responsabili delle Commissioni di studio e dei Gruppi di lavoro, che hanno solo funzione consultiva, ultimati i lavori, riferiscono al Consiglio Direttivo.
25) ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Il Consiglio Direttivo può affidare ad un Consigliere o ad un Gruppo di lavoro, lo studio per la programmazione di mezzi e sistemi più idonei atti a far conoscere alla cittadinanza gli scopi dell’AVO, per diffondere le singole iniziative e sollecitare nuove adesioni.
Il Consiglio Direttivo approverà al riguardo un programma operativo la cui esecuzione verrà coordinata dalla Segreteria e da uno o più Consiglieri, all’uopo incaricati, a garanzia che quanto pubblicato e distribuito come informazione sia coerente con i fini istituzionali dell’AVO Padova.
26) PUBBLICAZIONE DI GIORNALI O RIVISTE
Qualora l’AVO Padova dovesse pervenire nella determinazione di pubblicare, oltre ad un “Notiziario” ed al proprio sito istituzionale, un proprio “Giornale” o una propria “Rivista” dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia e nominare un Direttore Responsabile, riservando sempre al Consiglio Direttivo o a un Consigliere all’uopo delegato, il preventivo “benestare” sulla materia da trattare, sui singoli articoli e notizie da pubblicarsi e sulla incidenza della relativa spesa da sostenere.
27) CONTABILITA’
Ogni spesa va deliberata dal Consiglio Direttivo e non può superare l’ammontare della somma prevista nei singoli relativi stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
l Consiglio Direttivo nel decidere la spesa deve accertare la effettiva disponibilità.
Le entrate e le uscite devono essere sempre registrate. I pagamenti devono avvenire tramite bonifico o assegno bancario o c/c postale a firma abbinata del Presidente e del Tesoriere. In caso di comprovata necessità il titolo può essere firmato da uno solo dei due, purché l’altro ne sia preventivamente informato e ne dia il consenso.
Fanno eccezioni le piccole spese sostenute con il fondo cassa dal Tesoriere nella sua funzione di Economo che cura la tenuta di un registro contabile.
Ogni spesa sostenuta dovrà essere documentata da valida e specifica pezza giustificativa da allegarsi al conto consuntivo.
28) RAPPORTI CON LA FEDERAVO
Ogni AVO, è tenuta, pur nel rispetto della propria autonomia giuridica, ad uniformarsi alle norme statutarie e regolamentari della Federavo, con particolare riferimento allo spirito etico ed organizzativo, nonché alle istruzioni dalla medesima impartite e tendenti a rendere sempre più significativa ed omogenea l’attività di tutte le AVO associate esistenti in Italia.
L’AVO di Padova garantisce la propria presenza prendendo parte ai Convegni e riunioni che la Federavo riterrà indire in sede nazionale e regionale.
In sede di convegni e riunioni, gli interventi ufficiali sono riservati al Presidente o suo delegato che esprimerà il pensiero dell’Associazione.
In occasione della convocazione annuale dell’assemblea Federavo, il Presidente o suo delegato è tenuto a partecipare e le spese sono poste a carico dell’Associazione.
29) RAPPORTI CON IL DELEGATO REGIONALE FEDERAVO
I rapporti con il Rappresentante Regionale Federavo (Presidente o Delegato), impostati a spirito di massima collaborazione e nel rispetto dei compiti allo stesso affidati dalla predetta Federavo, riguardano in particolare:
– la presenza del R.R. Federavo per i contatti e le relazioni con le Autorità Regionali;
– interventi circa i problemi di adeguamento di Statuto, Regolamento e Convenzioni con Ospedali e strutture
Socio-sanitarie presso le quali l’Associazione svolge attività di volontariato;
– la messa a disposizione del R.R. Federavo dei dati e informazioni necessarie per tenere sistematicamente
aggiornata la situazione della nostra attività di volontariato a livello regionale;
– l’impegno a collaborare con il R.R. Federavo nell’organizzazione di Convegni, a iniziative di formazione,
giornate di studio, a livello regionale, garantendo anche una adeguata partecipazione;
– sottoporre all’esame del R.R. Federavo, i progetti di sperimentazione.
E’ richiesto l’intervento del Rappresentante Regionale Federavo per tutti i contatti e la successiva costituzione di nuovi gruppi promotori.
Per l’apertura dei Corsi base e per le manifestazioni particolarmente significative organizzate dall’Associazione verrà data informazione al R.R.F. con invito a presenziare.
30) RAPPORTI CON LE AUTORITA’ CIVILI E RELIGIOSE
I rapporti con le Autorità civili e religiose locali saranno tenuti dal Presidente del Consiglio Esecutivo o da un Consigliere delegato dal Presidente e saranno sempre ispirati alla massima cordialità e collaborazione, fermo restando l’irrinunciabile principio dell’autonomia dell’AVO.
I rapporti con le Autorità regionali sono tenuti dal Delegato Regionale.
I rapporti con le Autorità ministeriali ed Osservatorio Nazionale sono tenuti dal Presidente della Federavo o da un suo delegato.
31) RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI
I rapporti con le altre Associazioni, movimenti o gruppi di volontariato, vanno impostati nello spirito della massima collaborazione nella reciproca autonomia organizzativa e funzionale.
E’ da escludere che l’AVO possa aderire ad altre Federazioni o Movimenti o sottostare a coordinamenti nel cui vertice non sia rappresentata anche l’AVO, senza il preventivo assenso del Delegato Regionale.
32) NORMA DI RINVIO
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, mediante atti deliberativi, le norme operative di cui sopra nell’interesse di un sempre migliore funzionamento del volontariato, nei limiti statutari.
